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ADEGUATI ASSETTI E CORRETTA GESTIONE DEL CREDITO

Con l’entrata in vigore del codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, è stato riformato anche l’art. 2086, co. 2, c.c. introducendo l’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Cosa comporta tale obbligo?

L’obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili comporta per l’imprenditore il dovere di adottare un modello gestionale che consenta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta, nonché di verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e di rilevare i segnali di allerta relativamente ai debiti scaduti sia verso i fornitori, sia verso i creditori qualificati, sia verso banche ed intermediari finanziari.

Gli adeguati assetti intervengono quindi sulla valorizzazione dell’efficienza dei processi aziendali e consentono di utilizzare con maggiore competitività il budget aziendale, orientando i processi decisionali attraverso i report delle attività svolte dai singoli dipartimenti aziendali. Si tratta, pertanto, non solo di un sistema di allerta e prevenzione della crisi, ma di una valorizzazione dell’azienda e della competitività dell’impresa.

Il ruolo centrale della gestione dei crediti.

La gestione dei crediti riveste un ruolo centrale all’interno della valutazione degli adeguati assetti, in quanto, l’implementazione di un sistema corretto di catalogazione, previsione d’incasso e riscossione dei crediti consente non solo di mantenere la continuità aziendale, ma anche di programmare con maggiore efficienza il budget aziendale, nonché di rilevare con maggiore precisione il flusso di cassa reale, con possibilità di intervenire con maggiore contezza ed efficacia per correggere eventuali problematiche ad esso connesse.

La prima giurisprudenza sul punto: Tribunale di Cagliari 19 gennaio 2022.

Una delle prime, più note, sentenze in tema di adeguati assetti è stata pronunciata dal Tribunale di Cagliati il 19 gennaio 2022. In tale ipotesi, il Tribunale ha rilevato, su segnalazione del collegio sindacale, che una società non fosse in possesso di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sulla base del fatto che, un credito di ingente entità non fosse stato, dapprima, correttamente incassato, ed in seguito, non si fosse cercato un recupero giudiziale.

 

Così il Tribunale: “ L’ispettore ha ricostruito in maniera dettagliata tutta la vicenda da cui è originato il credito di € 1.021.000,00, sorto nel 2007 a seguito di una ingente fornitura di formaggio, e la complessiva attività svolta dalla cooperativa per ottenerne il pagamento. L’ispettore ha quindi evidenziato che la Cooperativa, tra il 2008 e l’attualità, ha dato corso a molteplici atti di conservazione del credito, tra cui atti di riconoscimento, ipoteche reali su beni del debitore e di terzi, un decreto ingiuntivo ed, infine, un piano di rientro del 16.2.2021 (successivo al ricorso ex art. 2409 c.c.) rimasto inadempiuto e che ha consentito solamente il recupero di € 3.950,00. Nessuna iniziativa giudiziale è stata invece intrapresa per assicurare il recupero del credito, nonostante, come ha segnalato l’ispettore, la cooperativa stia affrontando un periodo di tensione finanziaria e la abbia una situazione conclamata in insolvenza da tempo. Ritiene il Tribunale che l’inerzia dimostrata dall’organo gestorio nel recuperare l’ingente credito, nonostante le garanzie ipotecarie concesse, sia del tutto ingiustificata, in contrasto con l’interesse della cooperativa e suscettibile di arrecare un danno, ravvisabile nella perdita di risorse utili in un momento di difficoltà finanziaria. Più ancora in generale, l’ispettore ha messo in evidenza un lungo elenco di posizioni creditorie risalenti nel tempo, rispetto alle quali, non risultano azioni finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall’attivo patrimoniale”.
Il tribunale ha quindi ritenuto sussistente l’ipotesi di grave violazione nella gestione amministrativa della società, ai sensi dell’art. 2409 c.c. In tale ipotesi, l’ispettore è inoltre legittimato a proporre domanda di responsabilità nei confronti degli amministratori che sono incorsi in tale violazione.
Il ruolo della composizione negoziata della crisi.
Alla luce di quanto appena esposto, diventa fondamentale per le imprese gestire in modo efficiente i propri crediti, dotandosi di strutture organizzative congrue alle esigenze aziendali, che consentano, in primo luogo di avere contezza delle scadenze dei crediti e del contratto dal quale derivano, in secondo luogo, in caso di mancato incasso, la tempestiva rilevazione e conseguente attivazione delle procedure stragiudiziali, e poi giudiziali, di recupero del credito.
In questo contesto può inserirsi anche la procedura di composizione negoziata della crisi, che attraverso le misure protettive consente all’impresa di guadagnare un margine di tempo adeguato, e che attraverso la possibilità di rinegoziare scadenze ed importo dei debiti, consente di riscadenzare i pagamenti in maniera maggiore coerente con le prospettive di incasso. Il tutto al fine di recuperare e mantenere la continuità aziendale.

Conclusioni.

La previsione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili si rivela fondamentale per consentire all’impresa di mantenere la continuità aziendale, grazie al monitoraggio costante delle scadenze di pagamento e dei prospetti di incasso, di mantenere, quindi, la continuità aziendale e di intervenire in maniera più consapevole sul budget aziendale. Tale obbligo non costituisce soltanto un adempimento formale, ma può essere l’occasione di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e può permette di aumentare il valore dell’azienda in caso di cessione.

 

Avv. Monica Rosano
Dott. Federico D’Imporzano






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