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Composizione negoziata e autorizzazione del Tribunale alla richiesta di finanziamenti prededucibili

1. L'apporto di nuova finanza si rende necessario per il superamento dello stato di crisi, anche attraverso la composizione negoziata della crisi. Il Legislatore considera, quindi, la continuità economico-finanziaria quale elemento determinante per garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa e consentire il buon esito delle trattative. Tale elemento non si pone in contraddizione con la necessità di pubblicare la domanda di accesso alla Composizione Negoziata nel Registro delle Imprese ? Tale pubblicazione, non costituisce un campanello di allarme per i creditori, in specie quelli "istituzionali" (Banche, Finanziarie), che potrebbero, al contrario, ridurre l'approvvigionamento di risorse finanziarie da parte dell'impresa? In tale prospettiva, quanto diventano determinanti le misure protettive e quali elementi, di conseguenza, deve valorizzare l'Esperto nella sua relazione ?

2. Il piano di risanamento sussiste solamente nel recupero dell'equilibrio economico-finanziario, attraverso l'apporto di nuova finanza e/o la cessione di rami d'azienda, oppure è immaginabile, in una prospettiva di tipo "positivo", che tale apporto di finanza prededucibile possa essere utilizzato per consentire la riorganizzazione imprenditoriale attraverso, ad esempio, acquisto di partecipazioni, riorganizzazione societaria, conversione della produzione, rinegoziazione dei contratti?

Tribunale Bergamo 05.07.2022

Composizione negoziata e autorizzazione del Tribunale alla richiesta di finanziamenti prededucibili 

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale va autorizzata la richiesta di finanziamento prededucibile qualora il finanziamento “sia funzionale a supportare la continuità aziendale ed a evitare che la sospensione della normale attività di impresa si riveli fattore decisivo dell’evoluzione dell’insolvenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario” (Tribunale di Bergamo 05.07.2022). Ciò a condizione che, in concreto, il finanziamento prededucibile sia – da un lato - strumentale alla continuità aziendale e all’esecuzione del piano di risanamento redatto dall’impresa, dall’altra sia idoneo alla migliore soddisfazione dei creditori dell’impresa rispetto all’immediata interruzione dell’attività aziendale e alla perdita dei flussi di cassa da essa derivanti.
Il vaglio del Tribunale non può infatti prescindere dalla verosimile  probabilità di perseguire il risanamento, da intendersi come non manifesta impossibilità di reversibilità dell’insolvenza esaminando:

  1. Il piano di risanamento;
  2. Il complessivo fabbisogno dell’imprenditore.

Nel caso analizzato nella sentenza sopra richiamata l’impresa aveva presentato ricorso ex art. 7 (composizione negoziata della crisi di impresa) del D.L. 118/2021 (analoga norma ora contenuta nell’art. 12 CCII), richiedendo misure protettive limitatamente ai creditori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. Banche;
  2. Società di Leasing;
  3. Erario;
  4. Enti previdenziali.

L’Esperto nominato nella procedura esprimeva parere favorevole rispetto alla richiesta di autorizzazione del finanziamento prededucibile in quanto “la richiesta di finanziamento è stata richiesta nella forma tecnica dello smobilizzo del factoring, per non caricare la società di ulteriore debito finanziario, ma solo per anticipare flussi finanziari già nella disponibilità della società, perché proveniente da prestazioni già eseguite a favore dei clienti; che la richiesta di finanziamento è funzionale al pagamento degli stipendi e delle forniture e che in assenza di finanziamento la società sarà costretta a sospendere l’attività produttiva per l’impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale. (…) che la forma contrattuale prescelta è idonea a non pregiudicare gli interessi dei creditori».
L’art. 10 del D.L. 118/2021 (analoga norma ora contenuta nell’art. 22 CCII) dispone, infatti, che “su richiesta del creditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili” ai sensi dell’art. 111 L.F. (art. 6 CCII).
Il Tribunale analizza, in primo luogo, la questione della “necessità” o anche solo di “utilità” del finanziamento in funzione del risanamento dell’impresa: ciò va stabilito sulla base di un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l’impresa possa beneficiarne. La Direttiva U.E. 1023/2019, al considerando 68, “per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione”.
In applicazione del principio sopra esposto, sia l’ausiliario (CTU) nominato dal Tribunale sia l’Esperto hanno verificato la situazione economico-patrimoniale dell’azienda e sono giunti alla medesima conclusione: entrambi hanno evidenziato un trend positivo sia in termini di redditività che di volume di fatturato, nonché un processo riorganizzativo in atto idoneo a produrre i propri frutti anche negli anni successivi.
Entrambi hanno puntualizzato che, tuttavia, in assenza di un piano di ristrutturazione dei debiti atto a diluirli nel tempo, si verificherebbe inevitabilmente l’insolvenza dell’impresa sin dall’esercizio in corso.
Il finanziamento è, infatti, funzionale al ciclo di approvvigionamento, vale a dire del pagamento degli stipendi e delle forniture, in assenza del quale inevitabilmente l’azienda sarebbe costretta a interrompere l’attività produttiva.
Il finanziamento è, dunque, lo strumento che consente il graduale ripristino fisiologico dei vari processi produttivi e commerciali finalizzati  a rigenerale il MOL (Margine Operativo Lordo).
Il Tribunale prende, poi, in considerazione  l’utilità del finanziamento ai fini di non pregiudicare i creditori, e richiama a tal fine il paragrafo 10.1 del D.D. 28.09.2021:

  1. attesa di un MOL positivo nel corso della composizione negoziata;
  2. oppure, in presenza di un MOL negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori.

Nel caso di specie, il CTU ha rilevato un andamento migliorativo della redditività rispetto al passato e un esame del piano economico-finanziario tale da proiettare nell’anno successivo un risultato di esercizio positivo.

Alla luce dei presupposti sopra evidenziati, il Tribunale di Bergamo ha, quindi, accolto la richiesta di autorizzazione alla concessione di finanziamenti prededucibili nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, aprendo un varco alla concreta e fattiva possibilità di chiudere positivamente le trattative con gli altri creditori e di ristabilire la continuità aziendale.

Avv. Monica Rosano

Dott. Federico D’Imporzano






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