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ALCUNE DOMANDE CRITICHE (E UN PO’ POLEMICHE) AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

1. Come noto, una delle principali finalità che il PNRR intente perseguire è quella dell’abbattimento della durata dei processi. In particolare, oltre che con la riforma del processo civile ed il potenziamento della Mediazione, tale scopo doveva essere perseguito grazie alla composizione negoziata della crisi, la quale avrebbe dovuto ridurre il numero, e di conseguenza la durata media (oggi stimata dalla Cassazione tra i 5 e i 7 anni, Cass. Civ. 27 agosto 2018, n. 21200 in materia di indennizzo “Pinto”, ma che in alcuni casi possono superare facilmente i 10/11) delle procedure concorsuali. Alla luce di questa considerazione, perché le Camere di Commercio non sono state investite di adeguati strumenti di diffusione e pubblicizzazione di questo strumento, visto anche l’impatto che tale abbattimento può apportare sul sistema economico nazionale?

2. Da una rapida analisi delle domande che fino ad oggi sono state sottoposte, si può notare che la maggior parte delle imprese che hanno presentato la domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi hanno chiesto contestualmente anche l’accesso alle misure protettive, dimostrando pertanto di essere già entrate in una fase di crisi avanzata (in alcuni casi anche di conclamata insolvenza). Tuttavia, il legislatore aveva immaginato lo strumento della composizione negoziata come una procedura finalizzata ad intercettare preventivamente una possibile crisi aziendale (si parla, appunto, di pre-crisi). Idealmente, pertanto, la nomina dell’esperto dovrebbe avvenire prima della eventuale richiesta di misure protettive, le quali, nel caso, potrebbero essere successivamente richieste ove necessarie al tribunale, anche con un parere positivo dell’esperto, aumentando pertanto al possibilità che queste vengano concesse. Perché non è stata adeguatamente chiarita la funzione di rilevazione preventiva in maniera riservata della crisi da parte del legislatore presso gli Ordini professionali e le Camere di Commercio?

3. Oltre alle competenze in materia aziendale e contabile l’esperto è chiamato a gestire in maniera efficiente la trattativa tra l’imprenditore ed i creditori, tanto che lo stesso D.lgs. 118/2021 parla di esperto quale facilitatore. Tuttavia, la normativa sulla formazione dell’esperto prevede, al momento, soltanto una residua parte del percorso per l’acquisizione del titolo (15 ore su 55) sul tema della gestione delle trattative. Perché il corso di formazione non è stato modellato sulla base di quello per conseguire il titolo di mediatore civile e commerciale con una formazione di almeno 50 ore sul tema della facilitazione e della gestione delle trattative, oppure, perché non e stato previsto un obbligo per l’esperto di avvalersi di un mediatore professionista per la gestione delle trattative?

Federico D’Imporzano
Diego Comba



ALCUNE DOMANDE DI CARATTERE PRATICO

  • l'accesso alla composizione negoziata richiede il caricamento sulla piattaforma telematica di un numero cospicuo di documentazione, rendendo talvolta complesso per l'imprenditore ottenere la nomina dell'esperto. Una parte di tale documentazione è essenziale affinché  l'esperto, prima di accettare la nomina, possa formulare un proprio parere in merito all'esistenza di concrete prospettive di risanamento. Altri documenti, invece, non solo dipendono dall'efficienza degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ma sono altresì non essenziali  per formulare una prima valutazione sullo stato di difficoltà dell'imprenditore, tenuto anche in considerazione che l'art. 14 CCII prevede l'interoperabilità tra la piattaforma telematica e le altre banche dati. Quale documentazione richiesta per l'accesso alla composizione negoziata ritieni che sia essenziale e quale invece potrebbe essere reperita successivamente, rendendo più semplice la nomina dell'esperto e facilitando l'accesso tempestivo alla composizione?
  •  le misure premiali previste nell'ambito della composizione negoziata consistono, in estrema sintesi, in vantaggi di natura fiscale. Tuttavia, nell'ambito della composizione negoziata non è consentito addivenire ad un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL o Agenzia delle entrate-riscossioni, salvo concludere il percorso negoziato chiedendo l'accesso al concordato preventivo o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione. Potrebbe essere utile consentire, a determinate condizioni (per esempio, legate alla situazione di pre-crisi e quindi alla tempestività di accesso alla composizione) e introducendo determinate cautele per i creditori pubblici (per esempio, tramite il rilascio di una attestazione), la stipula di accordi transattivi con l'amministrazione finanziaria anche nell'ambito della composizione negoziata?

Alessandro Turchi



LA COMPOSIZIONE NEGOZIALE

DELLA CRISI D’IMPRESA: COSA E’ SUCCESSO IN QUESTO ANNO?
A oltre un anno dall’entrata in vigore della norma che ha introdotto la composizione negoziata della crisi di impresa, vi sottoponiamo alcuni dati a consuntivo sui numeri della procedura e alcune riflessioni in merito, anche nell’ottica di promuovere un potenziamento di tale strumento nel corso del 2023.

  • Numero di procedure: accoglimento e rigetto

Unioncamere, che gestisce la piattaforma telematica su cui vengono iscritte le procedure di composizione negoziata, ha progressivamente pubblicato i dati sul suo funzionamento e ha presenta lo scorso 16 novembre a Roma un consuntivo annuale che viene costantemente aggiornato.
Il primo dato da analizzare è quello relativo al numero di istanze presentate alle  Camere di Commercio le quali risultano essere un migliaio di cui 498 accolte (alla data 26 novembre 2022): ciò significa che circa la metà delle domande presentate sono risultate non completate!
Inoltre va rimarcato che solo 1/3 delle imprese effettua il test pratico di valutazione.
Un dato significativo è inoltre rappresentato dal numero di procedure chiuse vale a dire 107, di cui 2 sole positivamente con un accordo tra l’impresa e i suoi creditori, mentre le restanti negativamente per le seguenti ragioni:

  • il 51,5% per mancata prospettiva di risanamento;
  • il 24,2% per esito negativo delle trattative;
  • il 15,8% per rinunzia dell’imprenditore.


(Fonte grafico: Osservatorio Unioncamere https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/crisi-dimpresa-un-anno-di-composizione-negoziata-presentato-il-rapporto-unioncamere)

Risulta poi che le Camere di Commercio hanno rifiutato ben 35 istanze per mancata integrazione nei 30 giorni richiesti dalla legge.
Si tratta in ogni caso di dati di tutto rispetto che è corrisposto a un significativo decremento del numero di procedure concorsuali: occorre evidentemente tener conto del fatto che si tratta di uno strumento  potentemente innovative che, dunque, risulta del tutto prematuro tirare le fila ad un solo anno dall’entrata in vigore.

  • Settori, classi di fatturato e geografia delle imprese

I settori più interessati delle imprese che hanno presentato istanza di composizione negoziata sono:

  • Manifatturiero: 20%;
  • Commercio: 18%;
  • Costruzioni: 12,8%.

In termini di fatturato:

  • 121 domande di imprese con un fatturato inferiore a € 250.000;
  • 28 domande di imprese con un fatturato inferiore a € 500.000;
  • 49 domande di imprese con fatturato tra € 500.000 € ed 1 milione di €;
  • 106 domande di imprese con fatturato tra il milione ed i 5 milioni di €;
  • 77 domande di imprese con un fatturato sopra i 5 milioni di €.

Da sottolineare che, fra le imprese che hanno avuto accesso alla composizione negoziata, circa il 32% detiene un patrimonio netto negativo (in media, tale valore è di circa 5,5 milioni).
In termini geografici, le domande risultano ripartire nelle aree che scontano una maggior presenza industriale: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto.

 

 

(Fonte grafico: Osservatorio Unioncamere https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/crisi-dimpresa-un-anno-di-composizione-negoziata-presentato-il-rapporto-unioncamere).
 

  • Gli esperti

Rispetto alle 500 procedure circa avviate, salta agli occhi il numero sproporzionato degli esperti iscritti negli appositi elenchi: circa 3.560 provenienti per il 50% da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Tra di essi vi sono commercialisti che rappresentano l’80,8% degli iscritti, avvocati (17,9%), i dirigenti d’impresa  (1,1%) e i consulenti del lavoro per la restante parte.

  • Come promuovere il ricorso alla composizione negoziata?

Per rendere questa procedura maggiormente efficace e consentire che essa si allarghi a macchia di leopardo occorre indubbiamente porre in essere una serie di pratiche virtuose e accertarsi che i consulenti a cui si affida l’assistenza in tale iter siano a loro volta esperti e specializzati in questa materia e in particolare:

  •  Rafforzare la conoscenza dello strumento della composizione negoziata;
  • Investire sulla competenza e formazione degli esperti e dei consulenti delle imprese;
  • Affidarsi a consulenti specializzati
  • Intraprendere tempestivamente la via della composizione;
  • Predisporre relazioni e documenti completi e sufficientemente puntuali nel costruire un piano di risanamento solido e sostenibile, il quale deve essere illustrato con sufficiente chiarezza, precisione e completezza in prima battuta all’esperto e, successivamente, al giudice al fine dell’ottenimento delle misure protettive.
  • Redigere verbali scritti e precise rendicontazione/puntuazione delle attività, svolgere trattative premurandosi di far emergere per iscritto la buona fede dall’imprenditore;

Sarebbe inoltre auspicabile che il legislatore rafforzasse  le misure premiali (rateizzazioni maggiori, stralci del debito, etc),  semplificasse l’iter procedimentale alleggerendo il numero di documenti da produrre, migliorasse la forza negoziale nei confronti di banche e fisco (ex stralcio del debito, forme di garanzia pubblica).

  • Il ruolo dei tribunali e misure protettive

Il 68,63% delle imprese ha richiesto le misure protettive vale a dire 326 imprese.
È infine opportuno che il coinvolgimento dei tribunali, quando siano richieste misure cautelari o protettive di tutela del patrimonio aziendale e delle trattative, non si trasformi in troppo rigide e premature valutazioni sulle prospettive di risanamento che, di fatto, precludono un effettivo dialogo tra impresa e creditori.
L’attenzione nel concedere queste misure può essere comprensibile in una prospettiva di contenimento degli abusi. Ma un’eccessiva severità di giudizio può rivelarsi di ostacolo al perseguimento di soluzioni che possono essere individuate o, comunque, messe a punto in termini sostanziali proprio grazie al dialogo con i creditori. Il legislatore ha scelto di evitare automatismi di queste forme di protezione. E ha preteso che le stesse dipendano da un provvedimento giudiziario. Ma sul piano applicativo occorre che i tribunali gestiscano questa fase processuale sempre con l’equilibrio imposto dalle finalità della composizione negoziata, senza sostituirsi alle valutazioni dei creditori.

  • In conclusione:
  • Solo nella metà dei casi la documentazione è completa;
  • Solo in 1/3 dei casi è stato effettuato il test pratico;
  • Solo il 26% degli imprenditori dichiara di aver bisogno di risorse finanziarie;
  • Il 70% degli imprenditori richiede le misure protettive;
  • Il 51% degli imprenditori non si avvale degli obblighi di conservazione del capitale;
  • Il 9% delle imprese appartiene a un gruppo societario.

Alla luce di tali dati e di quelli più estesamente riportati nella relazione emerge quanto segue:

  • Occorre in primo luogo combattere la scarsa conoscenza dell’istituto, sensibilizzando commercialisti e avvocati che già assistono l’impresa nella quotidianità della gestione dell’esistenza di tale istituto, come strumento cui immediatamente ricorrere nel caso vi siano avvisaglie di una imminente crisi. Posto che una parte consistente dell’indebitamento spesso è riconducibile a debiti di natura fiscale, occorre, inoltre, far conoscere in maniera approfondita e a 360° le relative agevolazioni (riduzione del 50% delle sanzioni e interessi). Ciò anche alla luce del fatto che le segnalazioni dei cosiddetti creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL) difficilmente potranno essere davvero tempestive; eccezion fatta per gli organi di controllo che invece possono giocare un ruolo importante avendo su di sé precisi doveri di intervento e interlocuzione.
  • In secondo luogo è fondamentale - in combinazione con la tendenza a mettere a fuoco i segnali di crisi e anticipare l’adozione di misure urgenti - affidarsi a consulenti esperti i quali possono contribuire in maniera rilevante al buon esito della procedura: molte delle archiviazioni e delle conclusioni negative delle procedure di composizione sono dovute a una scarsa incidenza e cooperazione nelle trattative da suggerire e portare avanti congiuntamente con l’esperto, avendo la prontezza di formulare proposte ragionevoli e fondate nonché l’accorgimento di far risultare traccia della buona fede nel corso delle trattative.
  • Altro aspetto fondamentale  è quello della scelta dei creditori con cui intavolare le trattative e di come e con quale ordine approcciarli. Appare essenziale effettuare una pronta selezione dei creditori realmente strategici, che eviti tavoli inutilmente allargati e che favorisca la tempistica del tentativo di risanamento.
  • In quest’ottica è necessario  adottare un approccio concreto e tempestivo, modellato sulla specifica struttura, dimensione e peculiarità  della singola impresa.

Diego Comba
Monica Rosano






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