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Composizione negoziata della crisi d'impresa.
Una interessante sentenza del Tribunale di Firenze

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La sentenza del Tribunale di Firenze, che commentiamo in questo numero della newsletter, pone problemi giuridici e tecnici sui quali formuliamo alcune domande alla fine di questo articolo.
Tuttavia, preliminarmente vorremmo chiarire il seguente problema pratico ed essenziale.

Diego Comba

Posto che i creditori devono essere tutti coinvolti nella trattativa, essi devono essere tutti formalmente e immediatamente convocati dall’esperto? Nel contesto della trattativa, qual è la prova della buona fede mostrata dall’imprenditore ai fini di poter fruire del concordato semplificato nel caso in cui non si raggiunga un accordo di tutti i creditori con l’imprenditore?

Dalla risposta a queste domande scaturirà un importante conferma o impedimento sulla strada della diffusione della composizione della crisi di impresa. Se, infatti, occorre convocare in un’unica sede formalmente tutti i creditori, si priva l’esperto della possibilità di negoziare separatamente e con i tempi da lui ritenuti più opportuni. Si snatura cioè uno dei tratti salienti dello strumento riportandolo in un alveo “concorsuale”.

D’altra parte, è fondamentale che tutti i creditori, sia pure con modalità e tempi diversi, vengano coinvolti nella trattativa che l’esperto pone in essere per raggiungere un accordo di composizione della crisi. È chiaro che la buon fede nelle trattative, la quale legittima la richiesta di concordato semplificato, deve essere non soltanto posta effettivamente in essere dall’imprenditore (attraverso anche l’azione dell’esperto), ma deve essere provata. Una funzione molto importante dell’avvocato che assiste l’imprenditore nei suoi rapporti con i creditori e con l’esperto deve quindi essere, a nostro avviso, un accurato lavoro di puntuazione scritta dell’evoluzione delle trattative articolate e separate. Se tale puntuazione non dovesse prodursi, la prova della buona fede si rivela “una prova diabolica”.

La Sentenza del Tribunale di Firenze 31/08/2022
Con la Sentenza del 31 agosto 2022 il Tribunale di Firenze prende posizione su un tema centrale nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il contenuto dell’obbligo da parte del debitore ammesso alla procedura di comportarsi secondo buona fede nell’ambito delle trattative.

L’ipotesi generale prevista dal Codice della Crisi.
L’art. 25-sexies del Codice della Crisi d’Impresa prevede che, quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore possa presentare una richiesta di concordato semplificato.

Nell’ipotesi ordinaria, pertanto, l’imprenditore, preso atto del fallimento delle trattative, chiede all’esperto di redigere la relazione conclusiva, la quale dovrà certificare la sussistenza dei tre requisiti richiesti dalla norma: 1. Che le trattative si sono svolte secondo buona fede; 2. Che esse non hanno avuto esito positivo; 3. Che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2 lettera b), non sono praticabili. Questa relazione dovrà essere presentata al Tribunale insieme al ricorso con cui l’imprenditore chiede l’ammissione al concordato semplificato.

Il caso analizzato dal Tribunale di Firenze.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Firenze, l’esperto ha proposto due possibili pareri.
1. Nel primo, affinché sia soddisfatto l’obbligo di condurre le trattative secondo buona fede si ritiene sufficiente che il debitore abbia assolto ai minimi doveri codificati (- di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative in modo completo e trasparente - di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16/4 CCI) - di gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCI);
2. Nel secondo, invece, oltre alla soddisfazione degli obblighi informativi, l’esperto potrebbe ritenere necessario qualcosa in più (come per esempio: - che (tutti) i creditori abbiano potuto esprimersi effettivamente su una proposta di soddisfacimento dei loro crediti contenuta in un piano di risanamento presentato dall’imprenditore nel corso delle trattative stesse;- che durante le trattative siano state individuate e discusse con (tutti) i creditori soluzioni effettivamente percorribili, in grado di offrire ai creditori un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale).

La soluzione offerta dal Tribunale
Il Tribunale di Firenze, chiarendo il contenuto dell’obbligo contenuto nell’art. 25-sexies del CCII, ritiene necessario, affinché possa dirsi soddisfatto tale obbligo che, vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’esigenza di regolarità e correttezza delle trattative è correlata all’assenza nella procedura di concordato semplificato della fase della votazione dei creditori: il legislatore ha ritenuto giustificata tale semplificazione procedurale in considerazione della precedente partecipazione dei medesimi creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede durante la composizione negoziata.

Conclusioni e questioni aperte.
Come intuibile dalle considerazioni svolte, il Tribunale ha quindi ritenuto non soddisfatto l’obbligo di trattare in buona fede da parte dell’imprenditore che non ha coinvolto tutti i creditori nell’ambito della negoziazione, ma – come si legge nella sentenza – soltanto il ceto bancario.
Chiarita la portata dell’obbligo di buona fede, tuttavia alcune questioni rimangono aperte:
1. L’obbligo di contattare tutti i creditori e di instaurare con essi delle trattative è un obbligo riferibile solo all’imprenditore, o anche l’esperto dovrebbe adottare delle misure idonee in tal senso?
2. La sola comunicazione ai creditori della pendenza di trattative ed il conseguente invito a parteciparvi può ritenersi sufficiente a soddisfare l’obbligo richiesto, oppure è necessario qualcosa in più?
3. Il mancato rispetto dell’obbligo di buona fede, oltre alla sanzione del mancato accesso al concordato semplificato, potrebbe comportare altre sanzioni in capo all’imprenditore (es. forme di abuso del diritto per aver ritardato l’esecuzione degli obblighi contrattuali)?
4. Considerando che, come si evince dal provvedimento, l'imprenditore durante le trattative ha proposto esclusivamente una soluzione al risanamento ricorrendo alla continuità diretta, mentre pochi giorni prima del deposito del ricorso per l’omologazione del concordato semplificato ha stipulato un contratto di affitto d’azienda (continuità indiretta), in che modo il debitore avrebbe dovuto comportarsi in ottemperanza al principio di correttezza e buona fede? L'imprenditore avrebbe dovuto prospettare ai creditori anche la soluzione del risanamento attraverso la continuità indiretta?
5. l'imprenditore nelle prime fasi delle trattative nell'ambito della composizione negoziata, ha ritenuto quali parti interessate soltanto alcuni creditori e, più specificatamente, il ceto bancario. È una scelta che risponde al principio di correttezza e buona fede? In quale momento il debitore dovrebbe coinvolgere i creditori che in prima istanza non sono stati qualificati come parti interessate? Dovrebbe prospettare loro anche una ipotetica soddisfazione loro spettante in uno scenario alternativo (presumibilmente la liquidazione giudiziale) rispetto a quello individuato dall'imprenditore con i propri consulenti?

Se hai curiosità sul tema o esperienze simili che hai voglia di condividere con noi, ti invitiamo a contattarci al nostro indirizzo mail.

Federico D'imporzano






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